Como,19.03.2009
Spett. Comune di Laglio (Co)
All’attenzione: Sig. Sindaco
Commissione per il Paesaggio
Oggetto: Osservazioni al progetto del PII ‘Abitare il Lago’
PREMESSE:
A. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
“Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di
un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento
umano;
“Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di
paesaggi.
dalla Convenzione europea del paesaggio, Firenze 2000 (sottoscritta dall’Italia)
B. Art. 9 Costituzione della Repubblica Italiana
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Diretta conseguenza di questa affermazione è l’assunto CHE LA TUTELA DEL PAESAGGIO È DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI
EFFETTI INTERESSE PUBBLICO PRIORITARIO RISPETTO AD OGNI ALTRO DIRITTO PRIVATO, ivi compreso il diritto di proprietà
o l’eventuale diritto ad edificare.
È necessario quindi in ogni caso verificare la compatibilità fra l’interesse pubblico prioritario tutelato (tutela del paesaggio) e
ogni intervento antropico in previsione.
C. Il territorio del Comune di Laglio risulta DOPPIAMENTE oggetto di tutela da parte dello Stato per l’intera porzione della fascia
a lago sottostante alla Strada Regina.
Il primo vincolo risulta dal DM 21 novembre 1967 ‘DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA SITA
NEL COMUNE DI LAGLIO (COMO)’:
‘riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche’, ricca di numerosi punti di vista e belvedere
accessibili al pubblico, offre la magnifica ed ineguagliabile visione del primo bacino del lago di Como con le sue continue
insenature e le catene dei monti corona’.
Le rive del bacino lacustre del Lario risultano, inoltre, tutelate per legge ex art. 80 del Dlgs 42/2004, in qualità di ‘territori
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia’, e quindi di nuovo oggetto di
vincolo.
Tale patrimonio collettivo è dunque un bene pubblico oggetto di particolare tutela.
OSSERVAZIONI:
1. Sul volume in progetto
In base alla definizione della Convenzione europea del Paesaggio sopra ricordata non si condividono affermazioni contenute nella
relazione di progetto del PII quali:
‘La maggior parte dell’ area è occupata dall’ ex cantiere nautico Molinari che, oltre a deturpare il paesaggio a causa delle sue
dimensioni e del linguaggio formale che poco si armonizzano con il contesto, risulta in condizioni di abbandono.
L’area è compresa tra due ville di epoca e stile completamente differenti. Se entriamo puntualmente ad analizzare il sito ci accorgiamo
che, anche se facente parte di una riva complessivamente di pregio, non ci troviamo nella situazione di un fronte lago caratterizzato da
architettura di qualità storica o artistica.’
‘Il progetto propone la demolizione degli edifici esistenti per ricostruire un nuovo complesso.
Detto intervento di demolizione non va certo ad intaccare elementi caratteristici della zona ma anzi libera il fronte lago (!!!!) da un
ingombrante e degradata struttura.’
Il paesaggio è il risultato delle interazioni tra elementi e naturali e antropici che concorrono a caratterizzare un contesto.
Ciò che deturpa il paesaggio è un’architettura che non intesse relazioni (funzionali, formali, morfologiche) con il contesto nel quale si
inserisce, e non un’architettura di per sé stessa.
L’edificio del centro nautico di Laglio, pur eccezionale per dimensioni, caratteri architettonici, materiali, proporzioni, trova le sue ragioni
storiche nell’essere sede di una attività tipica del bacino del Lario, ovvero quella cantieristica nautica.
L’eccezionalità dell’architettura (e le sue considerevoli dimensioni) erano strettamente legate alla specifica attività cantieristica e del
rimessaggio. Il linguaggio architettonico adottato presenta nel complesso anche un certo interesse.
Persa la ‘ragione di esistere’ dell’edificio, cioè cessata l’attività che lo ha generato, il suo volume appare completamente svuotato di
senso e sproporzionato rispetto ai rapporti equilibrati tra pieni e vuoti che caratterizzano il sistema delle rive. Si guarda con favore,
quindi, ad un intervento di riqualificazione.
Ricordiamo poi che le rive del Lago di Como sono caratterizzate da un doppio sistema insediativo: quello verticale, costituito da nuclei
abitati di mezzacosta con frazioni ‘a lago’ e ‘a monte’ collegate da percorsi verticali, e quello delle ville con parco distribuite
orizzontalmente lungo la linea di costa.
Ciascuno di questi sistemi è ben riconoscibile (seppur intaccato e in alcuni casi compromesso) ed è caratterizzato da una certa
proporzione tra spazio vuoto e volumi edificati che generano un ‘ritmo’ ben distinguibile nel ‘paesaggio verticale’ delle rive lacustri.
L’eccezione, in termini di volume, rispetto agli insediamenti residenziali è riservata ad edifici a destinazione particolare come gli edifici
sacri, gli edifici pubblici, gli edifici industriali, le grandi strutture alberghiere.
In conclusione, si ritiene che il volume dell’edificio dell’ex cantiere nautico sia giustificato solo in quanto ‘edificio eccezionale per
destinazione d’uso’. Una trasformazione legata al cambio di destinazione NON PUO’ PRESCINDERE DA QUESTA LETTURA DEI CARATTERI
PAESAGGISITICI DELL’AREA SU CUI ESSO INSISTE, quindi deve mantenere traccia del carattere tipologico dell’edificio e della sua logica
generatrice.
Dal punto di vista della tutela del paesaggio può essere un’operazione corretta la conservazione dello scheletro ‐e quindi del volumedel
cantiere nautico e il mantenerne una traccia. Le darsene inoltre, fatto salvo il diritto dei vicini, possono essere accettabili SOLO in
quest’ottica di recupero del volume esistente.
2. sull’architettura in relazione al contesto
(Ogni considerazione architettonica successiva parte da questo presupposto: un volume così consistente può essere accettato SOLO SE
si conserva l’involucro del cantiere CON LE SUE PROPORZIONI. In ogni caso si ritiene opportuno entrare anche nel merito del progetto
proposto.)
La giacitura e l’orientamento dell’edificio proposto non si relazionano con la morfologia e l’orografia dei luoghi e con le giaciture
dominanti (tipicamente: facciata principale dell’edificio sviluppata parallelamente o perpendicolarmente alla linea di costa) e appare
totalmente auto‐referenziale, cioè volta alla ricerca del migliore affaccio dall’ interno verso l’esterno, con l’effetto di introdurre un
elemento di grande disordine.
L’architettura, i materiali, la tipologia edilizia adottata nel progetto proposto non trovano precedenti nel paesaggio del lago e sono
totalmente decontestualizzati (es: forma e dimensione delle aperture vetrate e conseguente ‘effetto lanterna’ notturno, elemento di
copertura).
Le darsene in progetto, infine, risultano giustificabili esclusivamente in relazione alla tipologia cantieristica dell’insediamento
precedente: le darsene residenziali, elemento tipologico precisamente identificabile nell’ambito del Lago di Como, presentano
caratteristiche dimensionali e architettoniche totalmente diverse.
Quindi, in questo caso, tradita la tipologia che le ha generate, le darsene appaiono decontestualizzate e arbitrarie anche nel numero.
3. le sistemazioni esterne
è necessario un approfondimento del progetto di inserimento paesaggistico dell’edificio;
occorre progettare gli esterni (piantumazione, illuminazione esterna, arredo) particolarmente nella parte fronte‐acqua;
è necessario prevedere la presenza di esemplari ad alto fusto nella porzione del giardino antistante l’edificio per limitare la percezione
della facciata dall’acqua.
Tale aspetto è parte integrante del progetto architettonico e quindi non può essere trascurato.
4. Le distanze
le distanze rispetto alle proprietà confinanti sono state oggetto di accordo tra privati? Sono rispettati i diritti di terzi? (chiedere ai vicini
che hanno legittimi diritti).
Occorre verificare le distanze dell’edificio esistente dal confine di proprietà: se sono meno di 5 m, allora l’aumento dell’altezza rispetto
allo stato di fatto deve essere autorizzato dai vicini!
Si richiede pertanto un elaborato grafico con la dimostrazione delle distanze dai confini.
Certi che le nostre osservazioni saranno oggetto di dibattito e valutazione,
l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.
per Italia Nostra, sezione di Como
la Presidente, prof. Fiammetta Lang
22
Mar
09



















0 Responses to “le voci nel deserto”
Leave a Reply
You must login to post a comment.